La lettera di licenziamento fissa i limiti della controversia

Davanti al Conseil de prud'hommes (giudice del lavoro francese), il datore di lavoro non può invocare motivi diversi da quelli indicati nella lettera di licenziamento (Cass. soc., 21 oct. 2003, n° 01-44.172).

La lettera deve contenere come minimo:

– L'indicazione esplicita che si tratta di un licenziamento.

– I motivi dello stesso, sotto forma di fatti oggettivi, precisi e materialmente verificabili. È il punto fondamentale: l'assenza di motivi rende il licenziamento privo di giusta causa. Il motivo deve risultare da fatti imputabili al lavoratore (Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 99-43.137). La data dei fatti può essere utile, ma non è obbligatoria (Cass. soc., 11 sept. 2024, n° 22-24.514).

– La qualificazione esatta della faute, in caso di licenziamento disciplinare: colpa semplice, colpa grave o colpa grave intenzionale (faute lourde). Il giudice può attenuare la qualificazione ritenuta, ad esempio riqualificando una colpa grave in colpa semplice (Cass. soc., 16 sept. 2020, n° 18-25.943).

– Le indicazioni relative al preavviso, che può essere lavorato o dispensato. Non è previsto alcun preavviso in caso di colpa grave o di colpa grave intenzionale.

– La firma autografa del datore di lavoro o della persona debitamente delegata a procedere al licenziamento.

La lettera di licenziamento non è quindi una semplice formalità: è il fondamento della causa, su cui poggia l'intero contenzioso successivo.