Davanti al Conseil de prud'hommes (giudice del lavoro francese), il datore di lavoro non può invocare motivi diversi da quelli indicati nella lettera di licenziamento (Cass. soc., 21 oct. 2003, n° 01-44.172).
La lettera deve contenere come minimo:
– L'indicazione esplicita che si tratta di un licenziamento.
– I motivi dello stesso, sotto forma di fatti oggettivi, precisi e materialmente verificabili. È il punto fondamentale: l'assenza di motivi rende il licenziamento privo di giusta causa. Il motivo deve risultare da fatti imputabili al lavoratore (Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 99-43.137). La data dei fatti può essere utile, ma non è obbligatoria (Cass. soc., 11 sept. 2024, n° 22-24.514).
– La qualificazione esatta della faute, in caso di licenziamento disciplinare: colpa semplice, colpa grave o colpa grave intenzionale (faute lourde). Il giudice può attenuare la qualificazione ritenuta, ad esempio riqualificando una colpa grave in colpa semplice (Cass. soc., 16 sept. 2020, n° 18-25.943).
– Le indicazioni relative al preavviso, che può essere lavorato o dispensato. Non è previsto alcun preavviso in caso di colpa grave o di colpa grave intenzionale.
– La firma autografa del datore di lavoro o della persona debitamente delegata a procedere al licenziamento.
La lettera di licenziamento non è quindi una semplice formalità: è il fondamento della causa, su cui poggia l'intero contenzioso successivo.