Nessuno può essere licenziato perché è malato. Sarebbe una discriminazione fondata sullo stato di salute, e dunque un licenziamento nullo.
Il datore di lavoro può tuttavia invocare la situazione oggettiva dell'impresa: un'assenza prolungata o ripetuta per malattia non professionale può giustificare un licenziamento se sono soddisfatte due condizioni:
🔷 l’assenza perturba il funzionamento dell'impresa (e non del semplice servizio!)
🔷 la sostituzione definitiva del lavoratore è necessaria, cioè l'assunzione di un altro lavoratore a tempo indeterminato (CDI), in una data prossima al licenziamento
Se il datore di lavoro non dimostra né la disorganizzazione né la sostituzione entro un termine ragionevole, il licenziamento è privo di causa reale e seria, e non nullo (Cass. soc., 9 settembre 2026, n. 25-14.356).
🔎 Qual è la differenza tra un licenziamento privo di causa reale e seria e un licenziamento nullo?
▪️ Il lavoratore non viene reintegrato automaticamente nell'impresa.
▪️ L'indennizzo è limitato dal barème Macron (art. L. 1235-3 del Code du travail): dipende quindi dall'anzianità del lavoratore.
📄 Piccolo consiglio pratico: analizzate con attenzione la lettera di licenziamento. La disorganizzazione deve derivare dalle assenze del lavoratore, e da nient'altro. Se il datore di lavoro invoca ad esempio difficoltà economiche o la riorganizzazione di un settore, preesistenti all'assenza e senza alcun legame con essa, il motivo del licenziamento è seriamente contestabile.